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S.r.l. o ditta individuale?

Illustriamo le caratteristiche delle due principali forme giuridiche adottate

La società a responsabilità limitata

Numero soci: due o più (salvo s.r.l. unipersonale)

Capitale minimo: € 10.000 suddiviso in quote

Adempimenti amministrativi: la costituzione e redazione dello statuto avviene mediante atto pubblico per l’avvio (notaio).

Costi di costituzione e successivi: i costi costituzione sono più elevati che nelle società di persone e riguardano principalmente:

    • spese di costituzione

    • spese di iscrizione alla Camera di Commercio: diritti di segreteria e imposta di bollo

    • diritto annuale camerale (minimo 200,00)

    • tassa annuale di vidimazione libri sociali (309,87 oppure 516,46 a seconda dell'entità del capitale sociale)

    • diritti camerali per deposito bilancio (128,00)

Tassazione

    • Imposta sul reddito delle società (Ires);

    • Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)

Tassazione dei soci

    • I soci pagano l’Irpef su una percentuale ridotta degli utili effettivamente percepiti

    • a determinate condizioni, l’imposizione Ires può essere sostituita dall'imputazione per trasparenza del reddito dei soci

Obblighi previdenziali e Eventuale iscrizione all’ INPS e all’Inail

    • Il socio amministratore è soggetto sia alla contribuzione fissa artigiani e commercianti, sia alla contribuzione variabile per l'attività di amministratore (gestione separata INPS)

    • I soci lavoratori sono soggetti a contribuzione INPS e al premio INAIL

Responsabilità dei soci:

    • entro i limiti della quota conferita

Funzioni amministrative:

    • amministratore unico

    • consiglio di amministrazione

Note

La società a responsabilità limitata è una delle forme più utilizzate nel contesto italiano poiché si addice sia ad imprese poco complesse, di limitate dimensioni e con una compagine sociale ristretta, sia ad imprese di grandi dimensioni. Viene consigliata quando i soci, in prospettiva di sostenere buoni livelli di investimenti e di raggiungere un elevato fatturato nel corso degli anni, intendono mantenere una responsabilità limitata al capitale versato, contenendo i rischi personali. La S.r.l. può essere costituita anche da un solo socio, che, a patto che rispetti tutte le norme in materia di conferimenti e di pubblicità degli atti, beneficia della limitazione di responsabilità.

La s.r.l. ordinaria con capitale ridotto

E' stata abrogata a decorrere dal 28 giugno 2013. Da tale data non si può più costituire questo tipo do società, quelle esistenti sono riqualificate come "s.r.l. semplificata".

La s.r.l. semplificata

E' disciplinata dall’ art. 2463 bis c.c.. Dopo le ultime modifiche, per la sua costituzione non ha alcuna importanza il dato anagrafico. Non vi è divieto di trasferimento di quote a favore di persone over 35 anni e parimenti è stato abolito l’obbligo che imponeva di nominare gli amministratori tra i Soci.

Restano tuttavia le seguenti agevolazioni: esenzione dagli onorari notarili, dall'imposta di bollo e dai diritti camerali a fronte, tuttavia, dell’obbligo di adozione dello statuto ministeriale standard, con la precisazione che le clausole del modello standard sono inderogabili.

La ditta individuale

I costi di costituzione e successivi sono contenuti e riguardano principalmente:

    • spese di iscrizione alla Camera di Commercio (Registro imprese): diritti di segreteria e imposta di bollo (€ 125,00)

    • diritto annuale camerale (88,00)

    • Tassazione Imposta sul reddito (Ire)

    • Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), qualora se ne verifichino le condizioni

    • L’attuale sistema fiscale prevede forme di tassazione agevolata per le imprese di ridotta dimensione, ove sussistano specifiche condizioni

Obblighi previdenziali e assicurativi

    • Iscrizione all' INPS e all’ INAIL.

Responsabilità Imprenditore

    • Per le obbligazioni assunte l'imprenditore individuale è illimitatamente responsabile con il suo patrimonio personale

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